Art. 3.
(Assicurazione obbligatoria).

      1. All'articolo 7 della legge n. 463 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. L'assicurazione è gestita dall'INAIL mediante il comitato di cui all'articolo 10 e mediante le proprie strutture organizzative»;

          b) al comma 3, le parole: «65 anni» sono sostituite dalle seguenti: «70 anni»;

          c) il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 22 per cento».